sabato 26 aprile 2008

Replica insistente per chi non ci sente.




Citiamo:

Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 31. Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla Legge Regionale 22 ottobre 1994, n. 42. Il Commissario regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale; promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Fínalità) 1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante. Art. 2 (Aree di sosta) 1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti. 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della città. 3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati. 4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Art. 3 (Affidamento della gestione delle aree a privati) 1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa. 2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. Art. 4 (Contributi) 1. la Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, dando priorità a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento CEE 2052/88, modificato dal regolamento CEE 2081/93. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale. 2. La Regione concede altresì contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio. 3.1 contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 20 milioni. 4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a 25 milioni. Art. 5 (Presentazione delle domande) 1 . Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno. 2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) copia della deliberazione dell'intervento; b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori. 3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa. Art. 6 (Integrazione alla l.r. 22 ottobre 1994, n. 42) 1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 22 ottobre 1994, n. 42 è inserito il seguente: "Art. 5 bis (Realizzazione degli impianti igienico sanitari nei campeggi e villaggi turistici) 1. I campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 5, sono tenuti entro il 31 marzo 1997, a realizzare gli impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 378 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.". Art. 7 (Disposizioni finanziarie) 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 e autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 350 milioni. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 partita 6 dell'elenco 1 per la somma di lire 100 milioni e mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202, partita 10 dell'elenco 3 per la somma di lire 250 milioni. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione "Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 350 milioni. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti rispettivamente di lire 100 milioni e 250 milioni. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche. IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio) NOTE Nota all'art. 2, comma 2: Il testo dell'art. 378 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente: "Art. 378 - (Art. 185 Cod. Str. - Impianti di smaltimento igienico-sanitario) - 1. Gli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore dell'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, nonché il proprietario o gestore dell'area di servizio dotata di impianto di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica, ed avente una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq., deve inoltrare al Comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata a ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, occorrerà prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 2. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale nel cui comprensorio ricade l'impianto. 3. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 4. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si adottano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 5. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario deve essere indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione". Nota all'art. 4, comma 1: -Il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strumentali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L185 del 15 luglio 1988. - Il regolamento (CEE) n. 2081/93, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L193 del 31 luglio 1993". Nota all'art. 6, comma 1: La L.R. n. 42/1994 reca: "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive". a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: - Proposta di legge a iniziativa del consigliere Rocchi n. 44 del 6 ottobre 1995; - Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 102 del 26 febbraio 1996; - Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 30 maggio 1996; - Relazione della III commissione permanente in data 6 giugno 1996; - Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 420/GAB.96, del 20.7.96)....."

Ci chiediamo:
A. Preso atto di quanto recita la normativa su citata, l'area di sosta per Camper ed Autocaravan di Viale R. Ruggeri possiede tutti i requisiti di legge per esercitare la propria attività di accoglienza? (v. Art.2 Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 31)
B. Perchè l'unico servizio igienico pubblico della spiaggia di Sassonia - guarda caso, situato in prossimità del confine sud della citata area - è pressochè inaccessibile ai bagnanti (chiuso a chiave)? Chi ne gestisce l'igiene e la custodia e per conto di chi?
C. Esiste una deroga comunale alla norma regionale che prevede una permanenza massima di 48 ore degli automezzi ospiti dell'area attrezzata?
( v. Art.2
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 31)
Questi interrogativi sorgono spontanei dal momento che, in un tratto di mare intensamente frequentato - specie durante i fine settimana - confluiscono, a breve distanza l'uno dall'altro, due scarichi fognari che producono danni gravi all'ambiente ed all'immagine turistica della città. Se a questi dovessero aggiungersi pure quelli provocati dai rifiuti biologici di centinaia di camperisti di passaggio, avremmo raggiunto, come bagnanti affezionati, il colmo della beffa. In ragione di ciò, ci permettiamo di chiedere rassicurazioni alle Autorità competenti.

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